Cass. civ. n. 6917 del 8 aprile 2004
Testo massima n. 1
Con il decreto ministeriale previsto dall'art. 11, comma quarto, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nel testo introdotto dal decreto legge 23 dicembre 1976, n. 857, conv. con modif. dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, applicabile ratione temporis, il legislatore non ha inteso disciplinare i rapporti fra imprese di assicurazione e agenzie, con l'efficacia prevista dall'art. 1339 c.c., ma ha voluto fissare in via generale limiti ai cosiddetti caricamenti, ossia alle spese delle imprese di assicurazione di cui tenere conto nell'approvazione delle tariffe relative all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
Testo massima n. 2
Una volta aperta la procedura di liquidazione coatta amministrativa, sulla domanda proposta dall'agente nei confronti della impresa di assicurazioni sottoposta alla procedura per la condanna al pagamento di somme relative al rapporto di agenzia, il giudice del lavoro è temporaneamente carente di giurisdizione, spettando al commissario liquidatore di provvedere, in via amministrativa, all'accertamento dei crediti vantati verso la società in liquidazione coatta amministrativa. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva esaminato un'eccezione riconvenzionale proposta dall'agente, non avendo formato oggetto di motivo di gravame la sentenza di primo grado per la parte in cui, pur essendo la domanda nei confronti della società temporaneamente improcedibile, aveva deciso anche in ordine al credito vantato dall'agente nei confronti della società stessa, già sottoposta a liquidazione coatta amministrativa).