Cass. civ. n. 20885 del 18 luglio 2023
Testo massima n. 1
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA' INDIVISA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - AMMINISTRAZIONE DA PARTE DELLA COLLETTIVITA' DEI PARTECIPANTI - LOCAZIONE DELLA COSA COMUNE - IN GENERE Locazione della cosa comune in favore di un comproprietario - Gestione d’affari - Configurabilità - Opponibilità ad altro comproprietario - Sussistenza - Ratifica ex art. 1705 c.c. - Possibilità - Conseguenze.
Il contratto di locazione stipulato da un comproprietario in favore di un altro, in quanto riconducibile alla gestione d'affari altrui, è valido ed efficace nei confronti dei comproprietari non locatori che non si siano preventivamente opposti alla stipula, i quali possono ratificare l'operato del gestore, ai sensi dell'art. 1705 c.c., senza particolari formalità, e chiedere al conduttore il pagamento "pro quota" dei canoni di locazione maturati in data successiva alla intervenuta ratifica.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 2031
Cod. Civ. art. 2032
Cod. Civ. art. 1102
Cod. Civ. art. 1105 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1571
Cod. Civ. art. 1705