Avvocato.it

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4623 del 29 marzo 2001

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4623 del 29 marzo 2001

Testo massima n. 1

L’elemento peculiare che diversifica la gestione di affari altrui da tutte le altre ipotesi, in cui l’attività svolta per conto terzi costituisce l’adempimento di un obbligo legale o convenzionale del cooperatore, è dato dalla spontaneità dell’intervento del gestore, ossia dalla mancanza di un qualsivoglia rapporto giuridico in forza del quale il gestore sia tenuto ad intervenire nella sfera giuridica altrui, sicché la negotiorum gestio non è configurabile allorché ricorra una contrapposizione dei rispettivi interessi di cui risultino portatori il gestore ed il dominus.

Testo massima n. 2

Secondo la disciplina dettata dall’art. 936 c.c., l’utilità dell’opera realizzata su suolo altrui influisce sulla determinazione della misura dell’indennità spettante all’autore dell’opera, dovuta nella minor somma tra il valore dei materiali ed il prezzo della mano d’opera o l’aumento di valore recato al fondo; ne consegue che il proprietario del terreno è tenuto ad indennizzare il terzo solo se ed in quanto dalla realizzata incorporazione sia effettivamente derivato un incremento del suo patrimonio.

[adrotate group=”9″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze