Cass. civ. n. 20894 del 26 luglio 2024
Testo massima n. 1
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE Liquidazione del danno biologico cd. differenziale - Causalità giuridica - Criteri - Liquidazione - Fattispecie - Fattispecie.
La liquidazione del danno biologico c.d. differenziale, rilevante ove l'evento sia riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, va effettuata, in base ai criteri della causalità giuridica, ex art. 1223 c.c., convertendo la percentuale di invalidità ascritta all'agente sul piano della causalità materiale e quella non imputabile all'errore medico in somme di denaro, per poi procedere a sottrarre dal valore monetario dell'invalidità complessivamente accertata quello corrispondente al grado di invalidità preesistente, fermo restando l'esercizio del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa secondo la cd. equità giudiziale correttiva od integrativa, ove lo impongano le circostanze del caso concreto. (Fattispecie in cui la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che aveva erroneamente proceduto alla liquidazione del danno biologico differenziale, operando il calcolo monetario in base al valore percentuale del punto 35 e, dunque, muovendo dal punto 0).
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 1226
Cod. Civ. art. 2056
Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.