Cass. civ. n. 20904 del 18 luglio 2023
Testo massima n. 1
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE Indennità "ex fissa" - Fondo per le prestazioni integrative costituito presso l'I.N.P.G.I. - Soggetto giuridico autonomo - Posizione dell'I.N.P.G.I. rispetto alle obbligazioni del Fondo - "Adiectus solutionis causa" - Conseguenze.
Il Fondo, costituito presso l'I.N.P.G.I. (Istituto Nazionale Previdenza Giornalisti Italiani) per la corresponsione della prestazione previdenziale integrativa istituita in luogo della precedente indennità cd. "ex fissa", deve considerarsi un autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici rispetto allo stesso I.N.P.G.I., che è assimilabile ad un "adiectus solutionis causa" per le obbligazioni assunte dal Fondo verso gli iscritti, con la conseguenza che è tenuto all'adempimento della prestazione nei soli confronti del Fondo delegante (e non anche nei confronti dei terzi beneficiari) e nei soli limiti della provvista (costituita dallo stesso Fondo).
Nessuna massima correlata
Normativa correlata
Legge 30/06/1994 num. 509 CORTE COST.
Legge 30/12/2021 num. 234 art. 1 com. 103 CORTE COST.
Legge 30/12/2021 num. 234 art. 1 com. 104 CORTE COST.
Contr. Coll. 08/06/1994
Contr. Coll. 26/03/2009 art. 27