Cass. civ. n. 20905 del 26 luglio 2024

Testo massima n. 1


TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI IVA - Distruzione di bene strumentale oggetto di risarcimento assicurativo - Diritto alla detrazione di imposta assolta su canoni di leasing pagati successivamente alla distruzione - Sussistenza - Fondamento - Rimborso assicurativo - Irrilevanza - Fondamento.


In tema di IVA, la distruzione di un bene strumentale e soggetto a risarcimento assicurativo - idonea ad interrompere, in linea di principio, il rapporto tra il diritto alla detrazione dell'Iva versata a monte e l'utilizzazione del bene - non comporta il venir meno del diritto alla detrazione dell'imposta assolta sui canoni di locazione finanziaria pagati successivamente alla sua distruzione, poiché la perdita fiscale del bene non si aggiunge alla sua perdita economica, rientrando la distruzione del bene nel novero degli eventi in cui si declina la normale attività di impresa, ove essa sia debitamente provata o giustificata, risultando irrilevante il rimborso assicurativo in ragione della estraneità del rapporto contrattuale stipulato fra l'utilizzatore del bene, poi distrutto, e il terzo assicuratore, ponendosi su un piano distinto rispetto a quello relativo al contratto di leasing in essere con il concedente.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 12457 del 2019

Normativa correlata

DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST.
DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 com. 3 lett. D CORTE COST.
Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 185 com. 1

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