Cass. civ. n. 12312 del 4 dicembre 1998
Testo massima n. 1
Il danno morale, conseguito a lesioni alla persona, non può essere liquidato facendo applicazione del criterio di cui all'art. 4 L. 26 febbraio 1977, n. 39 (triplo della pensione sociale).
Il danno morale, conseguito a lesioni alla persona, non può essere liquidato facendo applicazione del criterio di cui all'art. 4 L. 26 febbraio 1977, n. 39 (triplo della pensione sociale).