Cass. civ. n. 1865 del 3 marzo 1997

Testo massima n. 1


Quando la persona danneggiata muoia nel corso del giudizio di liquidazione del danno per causa sopravvenuta e indipendente dal fatto lesivo di cui il convenuto è chiamato a rispondere, la determinazione dei danni futuri che gli eredi del defunto richiedano iure successionis e non iure proprio, va effettuata con riferimento non alla durata probabile, ma alla durata effettiva della vita del danneggiato, sicché non è più giustificato il metodo di liquidazione basato sulla capitalizzazione attuariale del triplo della pensione sociale.

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