Cass. civ. n. 1527 del 26 gennaio 2010

Testo massima n. 1


Ai sensi dell'art. 27, comma secondo, della L. 24 dicembre 1969, n. 990, nel caso in cui l'assicuratore della responsabilità civile ignori incolpevolmente che nel sinistro stradale siano rimaste danneggiate più persone ed abbia integralmente risarcito taluno di loro, il rischio di incapienza del massimale per il risarcimento spettante agli altri non ricade su di lui, bensì sui danneggiati insoddisfatti, i quali possono agire nei confronti di coloro che siano stati soddisfatti per il recupero della somma che sarebbe stata loro proporzionalmente dovuta.

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