Cass. civ. n. 5410 del 17 giugno 1997

Testo massima n. 1


Se l'assicuratore di un sinistro stradale, nel quale sono rimaste danneggiate più persone, non offre, inframassimale, la somma proporzionalmente loro spettante (art. 27 L. 24 dicembre 1969 n. 990), non può chiedere il sequestro c.d. liberatorio (art. 687 c.p.c.) - previsto per ovviare al rischio e alle conseguenze dell'inadempimento del debitore - perché presupposto indefettibile di detta misura cautelare speciale è che tale offerta vi sia stata, ma non sia stata accettata perché inidonea o controversi l'obbligo o il modo del pagamento.

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