Art. 687 – Codice di procedura civile – Casi speciali di sequestro
Il giudice può ordinare il sequestro delle somme o delle cose che il debitore ha offerto si propone con ricorso al giudice competente a norma dell'articolo 21.
Quando vi è causa pendente per il merito, la denuncia si propone a norma dell'articolo 669quater.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 12473/2024
La presentazione dell'istanza di estromissione ex art. 109 c.p.c. con richiesta di emanazione di un provvedimento di sequestro liberatorio sottrae il debitore istante dagli effetti della mora debendi, implicando la manifestazione della volontà di corrispondere la sorte capitale in favore della parte che risulterà averne diritto all'esito del giudizio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva fatto arrestare la decorrenza degli interessi moratori dalla data in cui la parte debitrice aveva proposto l'istanza di estromissione dal giudizio, previo deposito della somma dovuta).
Cass. civ. n. 19157/2014
Il sequestro liberatorio previsto dall'art. 687 cod. proc. civ. può essere disposto dal giudice solo su richiesta del debitore, anche nel caso in cui egli abbia dubbi sulla individuazione della persona del creditore, ma voglia evitare di subire gli effetti della mora; a tal fine il debitore, in vista della decisione del giudice, é tenuto ad offrire il pagamento a tutti coloro che ne pretendano l'adempimento, ad ottenere, poi, il sequestro delle somme offerte ed infine ad eseguire il versamento nelle mani del custode, perché sia costui a consegnare la somma a chi, all'esito dell'accertamento processuale, risulti il titolare del credito. (Nella specie, la S.C. ha escluso la liberazione del debitore, con conseguente riconoscimento della mora, nell'ipotesi del locatario che, a fronte di più sedicenti eredi della locatrice deceduta in costanza di rapporto, aveva versato i canoni mensili su un libretto al portatore, acceso a tal fine, ma di cui aveva trattenuto la disponibilità).
Cass. civ. n. 15669/2013
Costituendo il sequestro ex art. 79 disp. att. c.c. una "species" del sequestro liberatorio di cui all'art. 687 c.p.c., ed applicandosi a quest'ultimo - nella vigenza della disciplina di cui agli artt. 669 bis e ss. c.p.c., nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 - il regime proprio del procedimento cautelare uniforme, il rigetto del ricorso proposto ai sensi del predetto art. 79 disp. att. c.c., mentre era suscettibile di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., risultava, invece, impugnabile con la sola opposizione di cui all'art. 645 del medesimo codice (in virtù del richiamo contenuto nell'art. 669 septies) nel caso in cui la contestazione investisse la sola statuizione sulle spese, tale rimedio essendo esperibile anche nei confronti del provvedimento emesso in sede di reclamo, allorché lo stesso avesse statuito solo sulle spese, dichiarando, per il resto, cessata la materia del contendere.
Cass. civ. n. 10992/2003
Il sequestro liberatorio, previsto dall'art. 687 c.p.c., può essere disposto dal giudice solo in presenza di una richiesta ad iniziativa del debitore, nel caso in cui il debitore medesimo contesti il debito, o abbia dubbi sulla individuazione del creditore e voglia cautelarsi in vista della decisione del giudice al fine di non subire gli effetti della mora; ne consegue che, una volta che sia stato disposto il sequestro liberatorio della somma che si assume dovuta, nel caso che il giudizio di merito si chiuda con la condanna del debitore, egli non può essere chiamato a rispondere anche per gli interessi e la rivalutazione sulla somma dovuta.
Cass. civ. n. 5410/1997
Se l'assicuratore di un sinistro stradale, nel quale sono rimaste danneggiate più persone, non offre, inframassimale, la somma proporzionalmente loro spettante (art. 27 L. 24 dicembre 1969 n. 990), non può chiedere il sequestro c.d. liberatorio (art. 687 c.p.c.) - previsto per ovviare al rischio e alle conseguenze dell'inadempimento del debitore - perché presupposto indefettibile di detta misura cautelare speciale è che tale offerta vi sia stata, ma non sia stata accettata perché inidonea o controversi l'obbligo o il modo del pagamento.
Cass. civ. n. 3354/1990
Poiché presupposto per la concessione del sequestro liberatorio, previsto dall'art. 687 c.p.c. è una controversia circa l'obbligo di dare cose o somme di denaro (o circa il modo di adempimento o l'idoneità della cosa), tale forma di sequestro non è più ammissibile in presenza di un titolo esecutivo giudiziale, recante condanna al pagamento d'una somma di danaro, restando al debitore esecutato, per evitare il pignoramento, soltanto di provvedere — salvo l'esperimento dei possibili mezzi di gravame in sede cognitoria — a norma dell'art. 494 c.p.c. al versamento all'ufficiale giudiziario procedente della somma richiesta.
Cass. civ. n. 5078/1987
Il sequestro (c.d. liberatorio) delle somme o delle cose che il debitore mette a disposizione del creditore per la propria liberazione può essere disposto ai sensi dell'art. 687 c.p.c. quando sia controverso l'obbligo o il modo di pagamento o della consegna o l'entità della cosa offerta e presuppone, perciò, che sia ancora in contestazione e che il debitore voglia nel frattempo evitare di incorrere nelle conseguenze della mora qualora il giudice ritenga poi sussistente il debito e dovuta la prestazione. Pertanto, per tale provvedimento, che pur con le differenze da quello conservativo o giudiziale costituisce una forma speciale di sequestro, ai fini dell'individuazione del giudice competente occorre pur sempre far capo agli artt. 672 e 673 c.p.c. e la causa di merito alla quale è necessario riferirsi per la determinazione della competenza è quella che sfocia nella decisione sulla sussistenza dell'obbligo, attenendo quella sulla validità dell'offerta ai presupposti della causa di sequestro, non idonea comunque a fondare la competenza di alcun giudice.