Art. 687 – Codice di procedura civile – Casi speciali di sequestro

Il giudice può ordinare il sequestro delle somme o delle cose che il debitore ha offerto si propone con ricorso al giudice competente a norma dell'articolo 21.

Quando vi è causa pendente per il merito, la denuncia si propone a norma dell'articolo 669quater.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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