Cass. civ. n. 2177 del 5 marzo 1994

Testo massima n. 1


In tema di danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'assicuratore, il quale, entro sessanta giorni dalla richiesta (che, di per sé, consenta di valutare la fondatezza e l'entità del danno), ometta di adempiere all'obbligazione di corrispondere il risarcimento al danneggiato, è tenuto, anche oltre i limiti del massimale, a risarcire il danno cagionato dal suo ritardo, ivi compreso quello conseguente all'incidenza della svalutazione e degli interessi, a meno che non provi che il ritardo sia dovuto a causa a lui non imputabile. In caso d'inerzia del danneggiato, sussiste la legittimazione e l'interesse dell'assicurato a far valere l'indicata responsabilità dell'assicuratore, agendo l'assicurato a tutela del proprio diritto ad essere tenuto indenne di quanto dovuto al terzo danneggiato (art. 1917, primo comma, c.c.).

Testo massima n. 2


La sentenza della Corte costituzionale n. 319 del 1989 - che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 28, L. 24 dicembre 1969, n. 990 nella parte in cui non esclude che gli enti gestori delle assicurazioni sociali possano esercitare l'azione surrogatoria con pregiudizio del diritto dell'assicurato al risarcimento dei danni alla persona non altrimenti risarciti - pur operando retroattivamente, non esclude che, ai fini della valutazione della sussistenza o meno della colpa dell'assicuratore nel ritardo della prestazione assicurativa, relativamente a comportamenti collocabili nel periodo anteriore alla pubblicazione della sentenza medesima, si debba tener conto della situazione normativa risultante dall'originario testo della citata disposizione e quindi della possibilità che il ritardo stesso trovi giustificazione nella necessità di contenere le prestazioni dovute al danneggiato nei limiti della differenza fra il massimale di polizza e l'importo del dovuto in sede di surroga.

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