Cass. civ. n. 2095 del 24 gennaio 2023
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Ricorso per cassazione - Emergenza epidemiologica da Covid-19 - Sospensione dei termini di impugnazione - Sospensione feriale - Cumulabilità - Ragioni.
Ai fini della decorrenza del termine per la proposizione del ricorso per cassazione, la sospensione, prevista dall'art. 83, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, conv. dalla l. n. 27 del 2020 (e, successivamente, dal d.l. n. 23 del 2020, conv. dalla l. n. 40 del 2020), per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 si cumula alla sospensione ex l. n. 742 del 1969, perché altrimenti, in caso di termine finale ricadente nel periodo di sospensione feriale, sarebbero frustrate le peculiari esigenze di natura sanitaria poste a fondamento della sospensione dei termini processuali dal 9 marzo all'11 maggio 2020, pregiudicando il diritto di difesa delle parti legittimate all'impugnazione.
Massime precedenti
Normativa correlata
Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83 com. 21 CORTE COST.
Decreto Legge 08/04/2020 num. 23 art. 36 com. 1 CORTE COST.
Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.