Cass. civ. n. 20955 del 26 luglio 2024
Testo massima n. 1
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - IN GENERE Personale ex ANAS trasferito al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Principio di irriducibilità della retribuzione - Applicazione anche per il trattamento economico accessorio - Condizioni - Carattere fisso e continuativo della voce retributiva - Irrilevanza della distinzione fra trattamento economico fondamentale e accessorio.
Per il personale dipendente dell'Anas trasferito al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ex art. 36, comma 5, d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 111 del 2011, opera il principio di irriducibilità della retribuzione, il quale si applica anche con riferimento alle voci retributive del trattamento economico accessorio purché aventi carattere fisso e continuativo, senza che rilevi il fatto che tali voci esulano dal trattamento economico fondamentale.
Massime precedenti
Normativa correlata
Legge 15/07/2011 num. 111 CORTE COST. PENDENTE
Contr. Coll. 18/12/2002 art. 77
Costituzione art. 36