Cass. pen. n. 20957 del 03 maggio 2023

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE - Disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da COVID-19 - Processi con udienza fissata tra l'01/01/2022 e il 31/01/2022 - Regime in deroga ex art. 16, comma 2, d.l. n. 228 del 2021 - Trattazione "in presenza" - Udienze di rinvio in data successiva al 31/01/2022 - Estensibilità - Fattispecie.


Nella vigenza della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da COVID-19, per i giudizi di appello con prima udienza di trattazione fissata tra l'01/01/2022 e il 31/01/2022, il regime processuale ordinario della celebrazione "in presenza", previsto dall'art. 16, comma 2, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, in deroga agli artt. 23, commi 8 e 8-bis, e 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, come convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, si applica anche alle udienze in prosecuzione. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione assunta all'esito di processo differito a data successiva al 31/01/2022, celebrato "in presenza" pur in assenza di istanza di trattazione orale).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 8588 del 2022

Normativa correlata

Decreto Legge 30/12/2021 num. 228 art. 16 com. 2
Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 23 com. 8
Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 23 com. 8
Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 23 bis com. 1
Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 23 bis com. 2
Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 23 bis com. 3
Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 23 bis com. 4
Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 23 bis com. 7
Legge 18/12/2020 num. 176 art. 1

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