Cass. civ. n. 20966 del 26 luglio 2024

Testo massima n. 1


LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE Licenziamento per cessazione dell'attività aziendale - Applicabilità dell'art. 4 l. n. 223 del 1991 - Comunicazione preventiva alle organizzazioni sindacali - Differenza di contenuto rispetto all'ipotesi di licenziamento per eccedenza di personale - Generica indicazione dell'impossibilità di adottare misure alternative - Sufficienza.


In tema di licenziamento collettivo, la disciplina dell'art. 4, commi 2-12 e 15-bis, della l. n. 223 del 1991, dettata per le ipotesi di eccedenza di personale, si applica anche al caso di cessazione dell'attività aziendale, per il quale, tuttavia, a differenza di quanto previsto per i licenziamenti per riduzione di personale, non è necessario indicare nella prescritta comunicazione preventiva alle organizzazioni sindacali le misure alternative ai licenziamenti che si intendono adottare, essendo sufficiente esporre in modo chiaro le ragioni che sorreggono la decisione di cessare definitivamente e completamente l'attività aziendale e che impediscono l'adozione delle misure alternative.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 14416 del 2000

Normativa correlata

Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 CORTE COST.
Legge 23/07/1991 num. 223 art. 24 CORTE COST.
Costituzione art. 41

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