Cass. civ. n. 20971 del 26 luglio 2024

Testo massima n. 1


TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Esenzione ICI ex art. 7, comma 1, lettera i) del d.lgs. n. 504 del 1992 - Immobile di culto ove viene svolta attività didattica - Condizioni - Onere della prova a carico del contribuente - Fattispecie.


L'esenzione ICI, prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992, è applicabile agli immobili di culto dove viene svolta attività didattica quando sussistono cumulativamente sia il requisito soggettivo - riguardante la natura non commerciale dell'ente - sia quello oggettivo - la realizzazione dell'attività con modalità non commerciali -, i quali devono essere provati dal contribuente, tenuto a dimostrare la loro sussistenza in concreto e, cioè, che l'attività a cui l'immobile è destinato, rientrando tra quelle esenti, è posta in essere con modalità non economiche, in quanto resa a titolo gratuito o dietro il versamento di un importo simbolico. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva riconosciuto il beneficio fiscale, riconoscendo che le rette scolastiche erano significativamente inferiori rispetto al parametro del costo medio per studente pubblicato dal M.I.U.R., ma non costituivano un corrispettivo meramente formale o simbolico).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 3674 del 2024

Normativa correlata

Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 7 com. 1 lett. I CORTE COST. PENDENTE

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