Cass. civ. n. 20975 del 26 luglio 2024

Testo massima n. 1


PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO Beni sottoposti a sequestro preventivo - Amministratore giudiziario - Liquidazione compenso - Abolizione al momento della cessazione dall'incarico dell'art. 2 octies della l. n. 575/1965 - Vuoto normativo - Applicabilità delle abrogate tariffe di cui al D.M. n. 169 del 2010 - Esclusione - Criterio equitativo - Necessità - Parametri.


In tema di liquidazione del compenso spettante all'amministratore giudiziario di beni sottoposti a sequestro preventivo penale, qualora l'incarico sia cessato successivamente all'abolizione dell'art. 2 octies della l. n. 575 del 1965 (per effetto dell'art. 120 del d. lgs. n. 159 del 2011) e prima della entrata in vigore della tariffa professionale approvata, in attuazione dell'art. 8 del d.lgs. n. 14 del 2010, con il d.P.R. n. 177 del 2015, non è più applicabile l'abrogata tariffa professionale dei dottori commercialisti di cui al d.m. n. 169 del 2010, neppure quale parametro di riferimento, essendo necessario procedere, in presenza di un vuoto normativo, ad una valutazione equitativa, che tenga conto dell'attività svolta, della natura pubblicistica dell'incarico e dell'indole indennitaria del compenso.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 21592 del 2019

Normativa correlata

Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 octies CORTE COST.
Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 120
DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST.
Decr. Minist. Grazia e Giustizia 02/09/2010 num. 169 art. 29
DPR 07/10/2015 num. 177
Decreto Legisl. 03/02/2010 num. 14 art. 8 com. 2 CORTE COST.

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