Cass. pen. n. 3767 del 3 aprile 1978
Testo massima n. 1
L'ammontare della provvisionale da assegnarsi ai sensi dell'art. 24 L. 24 dicembre 1969, n. 990 è rimessa alla piena discrezionalità del giudice di merito la cui decisione sul punto non è, quindi, censurabile con ricorso per cassazione.