Cass. pen. n. 4038 del 30 aprile 1981
Testo massima n. 1
L'avvenuta assegnazione provvisoria al danneggiato di una somma di danaro, così come prevista dall'art. 24 L. 24 dicembre 1969, n. 990, non impedisce al giudice, che abbia raggiunto, in base agli elementi raccolti nel dibattimento, un giudizio presuntivo sull'entità del danno, di aumentare la somma precedentemente assegnata e di liquidarla a titolo di provvisionale.