Cass. pen. n. 9961 del 23 novembre 1979

Testo massima n. 1


L'assicuratore del responsabile di un incidente verificatosi nel corso della circolazione di veicoli è tenuto ex art. 28 L. 24 dicembre 1969, n. 990, ad accantonare una somma idonea a coprire il credito di enti gestori di assicurazione sociale a favore del danneggiato. Ne deriva che soltanto la parte residua, rispetto alla somma per cui è stato stipulato il contratto di assicurazione, è disponibile per la speciale provvisionale prevista dall'art. 24 L. 24 dicembre 1969 n. 990.

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