Cass. civ. n. 13968 del 28 dicembre 1991

Testo massima n. 1


L'ordinanza con la quale il giudice istruttore assegna al danneggiato una somma a titolo di provvisionale ai sensi dell'art. 24 della L. 24 dicembre 1969, n. 990 (sulla assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti) difetta dei requisiti della decisorietà e della definitività, trattandosi di provvedimento dichiarato espressamente revocabile con la decisione del merito, tal che non è impugnabile con ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 della Costituzione.

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