Cass. civ. n. 20997 del 26 luglio 2024
Testo massima n. 1
IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - CONVENZIONI (MEDICI, AMBULATORI, ISTITUTI DI CURA) Passaggio dal regime di convenzionamento esterno a regime di accreditamento previsto dal d.lgs. n. 502 del 1992 - Stipula di apposito contratto della struttura con la ASL - Accettazione delle tariffe - Necessità - Conseguenze - Fonte del rapporto con la ASL - Convenzione - Esclusione - Fattispecie.
Il regime transitorio - dettato dall'art. 6, comma 6, della l. n. 724 del 1994 e relativo al passaggio dei soggetti privati già convenzionati dal regime di convenzionamento esterno al nuovo sistema dell'accreditamento, previsto dal d.lgs. n. 502 del 1992 - consente la prosecuzione dell'attività di erogazione delle prestazioni sanitarie, in attesa dei provvedimenti di accreditamento, subordinatamente alla stipula di un contratto con l'ASL con il quale la struttura accetta il sistema di remunerazione sulla base delle tariffe regionali, con la conseguenza che la fonte del rapporto con l'azienda sanitaria non è più la convenzione precedentemente stipulata in base alla l. n. 833 del 1978. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva negato a una casa di cura il pagamento di somme, a titolo di differenze tariffarie, per le prestazioni erogate nell'anno 1995, correttamente individuando la fonte regolatrice dei rapporti nell'accordo inter partes, anziché nella convenzione originaria, integrata ex lege, ai sensi dell'art. 1339 c.c., mediante l'inserimento automatico dei nomenclatori tariffari vigenti).
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 1339
Legge 23/12/1978 num. 833 CORTE COST.
DM Sanità 14/12/1994
Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 8 CORTE COST. PENDENTE