Cass. civ. n. 382 del 18 gennaio 1994

Testo massima n. 1


La clausola del contratto di assicurazione della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, che prevede la inoperatività della garanzia nel caso in cui il veicolo assicurato sia condotto al momento del sinistro da persona non munita della prescritta patente di guida è inopponibile dall'assicuratore al terzo danneggiato che si avvalga nei suoi confronti dell'azione diretta per il risarcimento ai sensi dell'art. 18 della legge n. 990 del 1969, trattandosi di eccezione derivante dal contratto e, pertanto, non opponibile al danneggiato a norma del secondo comma del citato art. 18, che così statuisce, in corrispondenza dell'impronta pubblicistica dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile dei veicoli e dei natanti, l'autonomia del diritto del terzo danneggiato rispetto al diritto dell'assicurato danneggiante nei rispettivi rapporti con l'assicuratore (salva la rivalsa di quest'ultimo, quando abbia risarcito il danno nei confronti dell'assicurato).

Testo massima n. 2


Nella disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, a seguito delle modifiche introdotte alla L. 24 dicembre 1969 n. 990 dall'art. 1 del D.L. 23 dicembre 1976 n. 857, convertito in L. 26 febbraio 1977 n. 39, anche i terzi trasportati sui veicoli destinati al trasporto di persone, qualunque sia il titolo in base al quale il trasporto sia effettuato, possono esercitare l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore. Quest'ultimo non può opporre al terzo danneggiato eccezioni derivanti dal contratto ma può soltanto, dopo aver pagato la somma dovuta, esercitare l'azione di rivalsa nei confronti dell'assicurato, nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

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