Cass. pen. n. 21011 del 08 marzo 2024

Testo massima n. 1


SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - Misure di prevenzione patrimoniali - Credito concesso anteriormente al sequestro a persona diversa dal proposto e garantito da ipoteca sul bene poi confiscato - Esclusione dallo stato passivo - Presupposti - Indicazione - Fattispecie.


In tema di misure di prevenzione patrimoniali, ai fini dell'esclusione dallo stato passivo di un credito sorto, anteriormente al sequestro, nei confronti di persona diversa dal proposto e garantito da ipoteca iscritta su un bene confiscato, è necessaria la prova positiva non solo del nesso di strumentalità tra il credito e l'attività illecita del prevenuto, ma anche della sussistenza di elementi idonei a consentire al terzo creditore la consapevole percezione della pericolosità del debitore. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione di rigetto dell'opposizione allo stato passivo formulata da un istituto di credito relativamente a un mutuo concesso alla madre e al fratello del proposto per l'acquisto di un bene immobile formalmente intestato ai medesimi e sottoposto a misura ablatoria).

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 12510 del 2022

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606
Decreto Legisl. 05/09/2011 num. 159 art. 52 CORTE COST.
Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 59

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