Cass. civ. n. 6797 del 8 agosto 1987
Testo massima n. 1
In tema di regresso nei rapporti interni fra condebitori solidali per obbligazioni nascenti da fatto illecito ai sensi dell'art. 2055 cod. civ., è improponibile la domanda di rivalsa proposta da un coobbligato esclusivamente nei confronti dell'assicuratore dell'altro ossia verso un soggetto nei riguardi del quale l'azione diretta è attribuita dalla legge sull'assicurazione obbligatoria solo al danneggiato, a nulla rilevando il vincolo di solidarietà atipica che lega l'obbligazione dell'assicurato con quella dell'assicuratore, trattandosi di solidarietà che opera anch'essa solo nei confronti del danneggiato.