Cass. civ. n. 21021 del 26 luglio 2024
Testo massima n. 1
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE Terzo trasportato - Azione ex art. 141 d.lgs. n. 209 del 2005 - Azione generale di danno nei confronti dei responsabili del sinistro e dei rispettivi assicuratori - Cumulo - Ammissibilità - Fondamento.
In tema di risarcimento danni da circolazione stradale, il terzo trasportato può cumulativamente proporre, nel caso di una pluralità di veicoli coinvolti nel sinistro, sia l'azione diretta prevista dall'art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005, sia l'azione generale di danno di cui all'art. 144 del medesimo d.lgs., avendo il legislatore previsto una tutela rafforzata per il terzo trasportato che trova fonte direttamente nella legge, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti coinvolti, salvo il limite del sinistro cagionato da caso fortuito.
Massime precedenti
Normativa correlata
Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 144