Cass. pen. n. 21039 del 05 aprile 2023
Testo massima n. 1
PENA - APPLICAZIONE - IN GENERE - Condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva - Art. 59 legge n. 689 del 1981 - Imputato condannato a una pena complessivamente superiore a tre anni di reclusione – Commissione di nuovo reato nel quinquennio dalla precedente condanna - Termine decennale di cui all’art. 59, comma secondo, legge cit. - Operatività - Esclusione.
Ai fini del divieto di sostituzione della pena detentiva di cui all'art. 59, comma primo, legge 24/11/1981, n. 689, rilevano, in senso ostativo, il "quantum" di pena oggetto delle precedenti condanne e la commissione nel quinquennio del reato "sub iudice", non operando il termine decennale ex art. 59, comma secondo, l. cit., riferibile invece alle cause ostative in esso previste.
Massime precedenti
Normativa correlata
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 71 com. 1 PENDENTE
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 95
Decreto Legge 31/10/2022 num. 162 art. 6 PENDENTE
Legge 30/12/2022 num. 199 art. 1