Cass. pen. n. 21039 del 05 aprile 2023

Testo massima n. 1


PENA - APPLICAZIONE - IN GENERE - Condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva - Art. 59 legge n. 689 del 1981 - Imputato condannato a una pena complessivamente superiore a tre anni di reclusione – Commissione di nuovo reato nel quinquennio dalla precedente condanna - Termine decennale di cui all’art. 59, comma secondo, legge cit. - Operatività - Esclusione.


Ai fini del divieto di sostituzione della pena detentiva di cui all'art. 59, comma primo, legge 24/11/1981, n. 689, rilevano, in senso ostativo, il "quantum" di pena oggetto delle precedenti condanne e la commissione nel quinquennio del reato "sub iudice", non operando il termine decennale ex art. 59, comma secondo, l. cit., riferibile invece alle cause ostative in esso previste.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 13948 del 2012

Normativa correlata

Legge 24/11/1981 num. 689 art. 59 CORTE COST. PENDENTE
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 71 com. 1 PENDENTE
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 95
Decreto Legge 31/10/2022 num. 162 art. 6 PENDENTE
Legge 30/12/2022 num. 199 art. 1

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