Cass. civ. n. 12974 del 13 luglio 2004

Testo massima n. 1


In tema di concorrenza sleale, il luogo di commissione dell'illecito (rilevante ai fini della corretta individuazione del giudice competente per territorio alla stregua dei criteri alternativi indicati dagli artt. 19 e 20 c.p.c.) non è quello in cui l'attore che si affermi danneggiato ha la sua sede (tale dovendosi, a suo dire, ritenere il luogo dell'«evento dannoso» ancorché non coincidente con quello nel quale il comportamento antigiuridico sia stato, in concreto, posto in essere), bensì quello nel quale si siano materialmente verificati sia gli atti che si assumono lesivi della norma di cui all'art. 2598 c.c. (nella specie, storno e sviamento di clientela), sia i conseguenti effetti, sul mercato, dell'attività concorrenziale vietata. (Nella fattispecie, relativa ad attività di concorrenza sleale tra società di intermediazione mobiliare, la S.C. ha ritenuto rilevante, in particolare, il luogo in cui si erano verificati gli atti di sviamento degli agenti e della clientela, nonchè il disinvestimento da parte della clientela della società danneggiata).

Può riguarda anche te

  • Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
  • Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
  • Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
  • Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi