Art. 20 – Codice di procedura civile – Foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione

Per le cause relative a diritti di obbligazione è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta [1182, 1326 c.c.] o deve eseguirsi [1327 c.c.] l'obbligazione dedotta in giudizio [12, 413, 444 1182, 1306 c.c.].

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Massime correlate

Cass. civ. n. 5817/2024

In tema di competenza per territorio derogabile, nelle cause relative ai diritti di obbligazione, il principio in base al quale grava sulla parte che eccepisce l'incompetenza l'onere di contestare tutti i possibili criteri di collegamento previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. subisce un'eccezione ove l'attore indichi espressamente di volere radicare la competenza territoriale in forza di un determinato criterio, in tal caso dovendo il convenuto contestare solo quel criterio, non potendosi addossare su di lui l'onere di di contestare criteri di collegamento esclusi dall'attore.

Cass. civ. n. 10862/2023

Nel caso in cui il credito sia stato oggetto di cessione opponibile al debitore, ai fini dell'individuazione del foro competente ai sensi dell'art. 20 c.p.c., il luogo del domicilio del creditore cessionario rileva solo qualora la cessione sia stata conclusa e notificata al debitore prima della scadenza dell'obbligazione, dovendosi altrimenti avere riguardo al luogo in cui il creditore cedente, al tempo della scadenza, aveva il domicilio.

Cass. civ. n. 656/2023

Ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente a conoscere della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., occorre avere riguardo al luogo in cui doveva essere eseguita l'originaria obbligazione il cui inadempimento viene dedotto a sostegno della domanda, per tale dovendosi intendere l'obbligazione fondamentale e primaria derivante dal contratto, e non anche eventuali obbligazioni accessorie e strumentali, il cui inadempimento non può considerarsi suscettibile di autonoma valutazione, anche nel caso in cui le stesse dovessero essere eseguite in un luogo diverso da quello in cui doveva essere adempiuta l'obbligazione principale.

Cass. civ. n. 11337/2013

Per determinare, ai fini della competenza per territorio, quale sia l'obbligazione dedotta in giudizio, si deve aver riguardo a quella delle obbligazioni originarie, scaturenti dal contratto, sulla quale si contenda, sia che di essa si chieda l'adempimento, sia che la medesima funzioni da "causa petendi" rispetto al contenuto specifico della pretesa giudiziale. Pertanto, nel caso di garanzia per vizi della cosa, deve aversi riguardo all'obbligazione del venditore di consegnare una cosa non difettosa.

Cass. civ. n. 19920/2012

La disposizione del terzo comma dell'art. 1498 c.c., a norma della quale il pagamento della merce compravenduta, quando non deve essere contestuale alla consegna, va eseguito al domicilio del venditore, è operante anche ai fini della competenza per territorio ex art. 20 c.p.c., in tutti i casi in cui sia mancato un espresso ed inequivoco patto contrario delle parti.

Cass. civ. n. 19473/2012

In tema di competenza per territorio, ai fini dell'individuazione del luogo nel quale l'obbligazione deve essere adempiuta, la filiale, pur dovendo essere retta, a norma dell'art. 2205 c.c., da un rappresentante indicato nel registro delle imprese, non assume mai autonomia tale da localizzare presso di sé i rapporti che pone in essere, con esclusione totale della sede centrale e del domicilio dell'imprenditore, sicché il domicilio del creditore, cui si riferisce l'art. 1182 c.c., si identifica, nei riguardi di una società, con la sede principale, anche nel caso che vi siano filiali (nella specie, sede provinciale o distaccata di banca).

Cass. civ. n. 6882/2012

Il principio secondo cui, nelle cause relative a rapporti di obbligazione aventi ad oggetto somme di denaro dovute da pubbliche amministrazioni, anche diverse da quelle dello Stato ed anche a titolo di interessi per ritardato pagamento, la competenza territoriale secondo il criterio del "forum destinatae solutionis" spetta all'autorità giudiziaria del luogo in cui hanno sede gli uffici di tesoreria che, secondo le norme della contabilità pubblica, devono provvedere al relativo pagamento a seguito di mandato, continua a trovare applicazione nei confronti degli enti locali anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 142 del 1990 e del d.l.vo n. 77 del 1995, in quanto pure secondo la nuova normativa al pagamento delle spese deve provvedere il tesoriere dell'ente, in base al mandato di pagamento; inoltre, pur non venendosi così a configurare un foro esclusivo o inderogabile, tale principio si applica anche a prescindere da specifica pattuizione delle parti, ove nel contratto non sia previsto nulla in contrario.

Cass. civ. n. 21000/2011

Il compenso per prestazioni professionali, che non sia convenzionalmente stabilito, è un debito pecuniario illiquido, da determinare secondo la tariffa professionale; ne consegue che il foro facoltativo del luogo ove deve eseguirsi l'obbligazione (art. 20 c.p.c., seconda ipotesi) va individuato, ai sensi dell' ultimo comma dell'art. 1182 c.c., nel domicilio del debitore in quel medesimo tempo.

Cass. civ. n. 26790/2009

La disposizione dell'art. 1182, comma terzo, c.c. - secondo la quale l'obbligazione avente ad oggetto il pagamento di una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio del creditore e, correlativamente, in tale luogo si determina la competenza territoriale nei giudizi ai sensi dell'art. 20 c.p.c. - si applica anche nel caso in cui oggetto dell'obbligazione sia il pagamento di provvigioni o di indennità riconducibili ad un contratto di mediazione, poiché i relativi crediti devono considerarsi liquidi ed esigibili, essendo sempre quantitativamente determinabili con un mero calcolo aritmetico in base a quanto stabiliscono i contratti, gli accordi e gli usi.

Cass. civ. n. 21661/2009

Nel giudizio promosso per il risarcimento dei danni conseguenti al contenuto diffamatorio di una trasmissione televisiva e, più in generale, di quelli derivanti dal pregiudizio dei diritti della personalità recati da mezzi di comunicazione di massa, la competenza per territorio si radica, in riferimento al "forum commissi delicti" di cui all'art. 20 c.p.c., nel luogo del domicilio (o della sede della persona giuridica) o, in caso di diversità, anche della residenza del soggetto danneggiato. Tale individuazione - che corrisponde al luogo in cui si realizzano le ricadute negative della lesione della reputazione - consente, da un lato, di evitare un criterio "ambulatorio" della competenza, potenzialmente lesivo del principio costituzionale della precostituzione del giudice, e, dall'altro, si presenta aderente alla concezione del danno risarcibile inteso non come danno-evento, bensì come danno-conseguenza, permettendo, infine, di individuare il giudice competente in modo da favorire il danneggiato che, in simili controversie, è solitamente il soggetto più debole.

Cass. civ. n. 16417/2009

Nei contratti conclusi per telefono, luogo della conclusione è quello in cui l'accettazione giunge a conoscenza del proponente ed in cui questi, attraverso il filo telefonico, ha immediata e diretta conoscenza dell'accettazione. Ne consegue che nel predetto luogo si radica il primo dei fori alternativi previsti dall'art. 20 c.p.c.

Cass. civ. n. 21910/2008

In tema di competenza "ratione loci" a conoscere della domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, per giudice del luogo dove è sorta l'obbligazione deve intendersi non quello del luogo in cui, verificandosi il danno, è sorto il relativo diritto al risarcimento, ma quello del luogo in cui doveva essere eseguita l'obbligazione rimasta incompiuta. Ne consegue che, nel caso di inadempimento dell'obbligo di restituire la cosa data in comodato, da spedirsi al domicilio del comodante, competente per territorio ai sensi dell'art. 20 cod. proc. civ. è il giudice del luogo dove la cosa stessa doveva essere consegnata al vettore.

Cass. civ. n. 245/2008

In caso di azione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, per obbligazione dedotta in giudizio, ai fini della determinazione del foro facoltativo di cui all'art. 20 c.p.c., deve intendersi quella originaria rimasta inadempiuta e non quella derivata e sostitutiva; pertanto nel contratto di trasporto — anche in relazione alla pretesa risarcitoria per il suo inadempimento (nella specie causato dalla perdita della cosa trasportata) — poiché l'obbligazione fondamentale e primaria è quella di operare il trasporto delle cose dal luogo di carico a quello di destinazione, risultando accessoria e strumentale quella di custodia, il forum destinatae solutionis va individuato nel luogo dove le cose devono essere trasportate, nell'interezza e nell'integrità del carico.

Cass. civ. n. 15110/2007

In tema di competenza per territorio il criterio determinativo della competenza previsto dall'art. 20 c.p.c. — che indica il foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione e che deve valutarsi sulla base della domanda — è applicabile anche alle azioni di accertamento negativo, purché possa stabilirsi una relazione — sia pure di tipo ipotetico — fra l'obbligazione che costituisce l'oggetto della lite ed il luogo dove essa, se esistesse, sarebbe sorta e dovrebbe essere eseguita.

Cass. civ. n. 12234/2007

In tema di risarcimento di danno extracontrattuale per lesione del diritto alla reputazione conseguente alla pubblicazione di un articolo su stampa periodica, il forum commissi delicti si identifica con il luogo in cui il quotidiano è stampato perché in esso la notizia diviene per la prima volta pubblica, e, quindi, idonea a pregiudicare l'altrui diritto. A tal fine non ha rilevanza che il quotidiano sia stampato in edizioni diverse appositamente teletrasmesse nelle varie zone del territorio nazionale, in quanto il forum commissi delicti è quello in cui ha sede la redazione centrale del quotidiano e non quello delle trasmissioni in facsimile delle copie a diffusione regionale, dovendosi seguire un criterio oggettivo unico, quale appunto il luogo in cui è commesso il fatto dannoso e non quello in cui viene percepito dall'interessato il contenuto diffamatorio della notizia e si verifica in concreto il danno. Né rileva, per la diversità del mezzo di diffusione, la differente previsione normativa posta dall'art. 30 della legge n. 223 del 1990, che concerne la diffamazione attuata con il mezzo radiotelevisivo. Pertanto, attesa l'irrilevanza del luogo di stampa e di prima diffusione del supplemento regionale, il convenuto che eccepisca l'incompetenza territoriale del giudice adito ha l'onere di provare unicamente il luogo di stampa del quotidiano ed eventualmente di teletrasmissione del supplemento.

Cass. civ. n. 8203/2007

In tema di competenza per territorio, il criterio di cui all'art. 1182, terzo comma c.c., non trova applicazione rispetto all'obbligazione di restituzione di ciò che sia stato pagato indebitamente, quando la stessa discenda da una contestazione relativamente al rapporto cui è collegata e il relativo credito sia, pertanto, allo stato, illiquido.

Cass. civ. n. 14488/2006

Quando, nella vendita da piazza a piazza, l'oggetto della vendita sia costituito da un insieme di parti o di componenti, che poi abbisognano di assemblaggio, ai fini dell'utilizzazione, e cioè di essere trasformate in un unicum funzionante, e sia espressamente pattuito — o risulti implicitamente dalle condizioni del contratto — l'obbligo del venditore di provvedere alle predette operazioni di assemblaggio e di messa in funzione attraverso proprio personale o, in ogni caso, mediante una propria attività direttiva e di controllo delle operazioni stesse, è al luogo in cui questa ulteriore attività deve essere compiuta, e non a quello della consegna della cosa al vettore, che deve aversi riguardo ai fini dell'identificazione del forum destinatae solutionis indicato dall'art. 20 c.p.c. Tale determinazione consegue al fatto che la suddetta ulteriore attività non può ritenersi meramente accessoria nella funzione economico-sociale del contratto, allorché con il contratto di compravendita non si è inteso acquistare le varie singole parti dell'oggetto compravenduto, ma l'oggetto nella sua unicità, come è sintomaticamente rilevabile dalla circostanza che il venditore deve poi provarne il funzionamento all'esito dell'assemblaggio, da lui effettuato o, in ogni caso, diretto.

Cass. civ. n. 28227/2005

In tema di competenza per territorio, il criterio di cui all'art. 1182, terzo comma, c.c. trova applicazione anche rispetto all'obbligazione di restituzione di ciò che sia stato pagato indebitamente, sempre che detta obbligazione non dia luogo ad alcuna contestazione relativamente al rapporto cui è collegata, rientrando tra i crediti liquidi ed esigibili (il cui pagamento deve essere appunto eseguito, a norma del comma terzo del citato art. 1182 c.c., presso il domicilio del creditore) anche quelli di ammontare determinabile in base ad elementi certi e prestabiliti risultanti dal titolo convenzionale o giudiziale. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha ritenuto che il giudice del merito, in plurime controversie identiche aventi ad oggetto la restituzione di somme assunte come corrisposte in eccedenza a titolo di imposta IVA in relazione al contratto di fornitura di gas per uso domestico e di riscaldamento, aveva correttamente ritenuto che trattavasi di obbligazione esigibile al domicilio dei creditori, ai sensi del menzionato art. 20 c.p.c.).

Cass. civ. n. 21516/2004

In tema di contratti, la disciplina di cui all'art. 1327 c.c. — la quale prevede che il contratto possa intendersi concluso nel tempo e nel luogo dell'iniziata esecuzione senza la preventiva accettazione della proposta — è applicabile quando ricorra una delle tre ipotesi tassativamente previste e, cioè, che lo richieda la natura dell'affare o che lo consentano gli usi o che vi sia, comunque, una espressa richiesta in tal senso del proponente. Pertanto, nell'ipotesi di controversia relativa a diritti di obbligazione derivanti da contratti di trasporto stipulati verbalmente a distanza — in cui ragioni di speditezza impongano, nell'interesse prevalente del proponente, la immediata esecuzione della prestazione e rendano superflua ogni ulteriore trattativa, secondo quanto avviene nella prassi, normalmente osservata, conforme al modello dell'art. 1340 c.c. della pratica generalmente eseguita dalla determinata categoria dei contraenti a distanza nello specifico settore negoziale del trasporto — il forum contractus che individua la competenza territoriale ai sensi dell'art. 20 c.p.c., deve intendersi quello del luogo in cui si è dato immediato inizio all'esecuzione del trasporto.

Cass. civ. n. 20177/2004

Sulla determinazione del forum destinatae solutionis a norma degli artt. 1182 c.c. e 20, seconda parte, c.p.c., non può influire l'eccezione del convenuto che neghi l'esistenza dell'obbligazione perché il principio fissato dall'art. 10 c.p.c. per la determinazione della competenza per valore — secondo il quale il collegamento tra il giudice e la controversia è determinato dalla domanda — è una regola di portata generale e quindi applicabile anche ai criteri stabiliti per individuare la competenza territoriale ai sensi dell'art. 20 c.p.c. per le cause relative a diritti di obbligazione, e su di essi non influisce la fondatezza della domanda prospettata.

Cass. civ. n. 19929/2004

Qualora, per contratto, il debitore debba adempiere la sua prestazione in più luoghi del territorio dello Stato, il numero indeterminato dei giudici astrattamente competenti per territorio rende inapplicabile l'art. 20, seconda parte, c.p.c., e determina l'applicabilità dei criteri stabiliti dagli artt. 18 e 19 c.p.c. concernenti l'individuazione del foro generale delle persone (principio affermato in una fattispecie in cui il debitore si era obbligato a porre sul mercato il prodotto della parte attrice in diversi punti di vendita del territorio nazionale).

Cass. civ. n. 18906/2004

L'obbligazione da fatto illecito sorge nel luogo in cui il fatto produttivo di danno si verifica e nella nozione di fatto rientra, oltre al comportamento illecito, anche l'evento dannoso che ne deriva. Pertanto, qualora i due luoghi non coincidano, il forum delicti previsto dall'art. 20 c.p.c. deve essere identificato con riguardo al luogo in cui è avvenuto l'evento. (Nella specie la Cassazione ha dichiarato la competenza territoriale del giudice del luogo ove un paziente è deceduto a decidere la domanda di risarcimento dei danni conseguiti all'errore di diagnosi di un medico ospedaliero ove era stato ricoverato).

Cass. civ. n. 16338/2004

In tema di compravendita la domanda del compratore, diretta a far valere la garanzia per vizi della cosa, trova fondamento nell'inadempimento del venditore rispetto alla obbligazione contrattuale di consegna, con la conseguenza che, al fine della competenza per territorio, il luogo in cui tale consegna è avvenuta o doveva avvenire, ai sensi dell'art. 1510 c.c., determina il forum destinatae solutionis.

Cass. civ. n. 12974/2004

In tema di concorrenza sleale, il luogo di commissione dell'illecito (rilevante ai fini della corretta individuazione del giudice competente per territorio alla stregua dei criteri alternativi indicati dagli artt. 19 e 20 c.p.c.) non è quello in cui l'attore che si affermi danneggiato ha la sua sede (tale dovendosi, a suo dire, ritenere il luogo dell'«evento dannoso» ancorché non coincidente con quello nel quale il comportamento antigiuridico sia stato, in concreto, posto in essere), bensì quello nel quale si siano materialmente verificati sia gli atti che si assumono lesivi della norma di cui all'art. 2598 c.c. (nella specie, storno e sviamento di clientela), sia i conseguenti effetti, sul mercato, dell'attività concorrenziale vietata. (Nella fattispecie, relativa ad attività di concorrenza sleale tra società di intermediazione mobiliare, la S.C. ha ritenuto rilevante, in particolare, il luogo in cui si erano verificati gli atti di sviamento degli agenti e della clientela, nonchè il disinvestimento da parte della clientela della società danneggiata).

Cass. civ. n. 8590/2002

In tema di competenza territoriale, l'art. 20 c.p.c. si applica a tutte le obbligazioni, da qualunque fonte esse provengano, e quindi anche a quelle di origine extracontrattuale; ne consegue che il convenuto in una causa di responsabilità aquiliana il quale eccepisca l'incompetenza per territorio ha l'onere di contestare la competenza del giudice adito con riferimento, tra l'altro, ad entrambi i criteri di collegamento previsti dalla citata norma (quella del forum commissi delicti e quello del forum destinatae solutionis), dovendo, in mancanza, ritenersi la competenza radicata presso il giudice adito per inammissibilità della sollevata eccezione, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità.

Cass. civ. n. 10222/2001

Il principio fissato dall'art. 10 c.p.c. in relazione alla competenza per valore, ma valevole anche per la competenza per territorio, secondo cui il collegamento tra il giudice e la controversia si determina in base alla domanda, comporta che i criteri di applicazione dell'art. 20 c.p.c. vanno desunti a prescindere dalla fondatezza della domanda, senza che abbiano, a tal fine, rilevanza le contestazioni formulate dal convenuto e le diverse prospettazioni dei fatti da esso avanzate, dovendosi tenere separate le questioni concernenti il merito della causa da quelle relative alla competenza; ne consegue che sulla determinazione del forum destinate solutionis in riferimento all'art. 1182 c.c. non può influire l'eccezione del convenuto che neghi l'esistenza dell'obbligazione, unico limite alla rilevanza dei fatti prospettati dall'attore ai fini della determinazione della competenza essendo l'eventuale prospettazione artificiosa, finalizzata a sottrarre la controversia al giudice precostituito per legge.

Cass. civ. n. 14236/1999

Nelle cause relative a diritti di obbligazione, qualora la domanda venga proposta davanti a giudice diverso da quello del foro generale di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c., ed il convenuto ugualmente contesti la competenza di tale giudice anche secondo gli alternativi criteri di collegamento contemplati dall'art. 20 c.p.c. (forum contractus e forum destinatae solutionis), la competenza stessa può essere affermata solo quando, alla stregua delle prove fornite dell'attore o, in difetto, alla stregua degli atti, risultino le circostanze che consentono, in applicazione del citato art. 20, di radicare la causa presso il giudice prescelto dall'attore.

Cass. civ. n. 9636/1998

L'azione di esecuzione specifica di un contratto preliminare di vendita ex art. 2932 c.c., al pari dell'azione di risoluzione contrattuale ex art. 1453 c.c., è di natura personale, in quanto fondata su di un rapporto obbligatorio, con la conseguenza che la competenza per territorio va individuata non con il luogo in cui si trova il bene ma con il luogo della conclusione del contratto ex art. 20 c.p.c..

Cass. civ. n. 7037/1997

In tema di risarcimento di danno extracontrattuale, per lesione del diritto all'immagine conseguente alla pubblicazione di una fotografia su stampa periodica, territorialmente competente a decidere la causa a norma dell'art. 20 c.p.c. è, alternativamente, il giudice del luogo ove il quotidiano è stampato e dove la notizia diviene per la prima volta pubblica e perciò idonea a pregiudicare l'altrui diritto (forum commissi delicti), ovvero il giudice del luogo ove il danneggiante ha la residenza o il domicilio (forum destinatae solutionis), essendo l'obbligazione da fatto illecito un debito di valore il cui adempimento va effettuato al domicilio che il debitore aveva al tempo della scadenza. (Nella specie, si trattava della domanda di risarcimento del danno proposta da un noto attore cinematografico nei confronti di una casa produttrice di calzature, che aveva utilizzato la sua immagine per una campagna pubblicitaria su quotidiani a diffusione nazionale).

Cass. civ. n. 11974/1995

Quando l'obbligazione dedotta in giudizio è il compenso dovuto al professionista (nella specie avvocato), per la determinazione del forum contractus facoltativo, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., deve farsi riferimento al luogo in cui il contratto è stato concluso e quindi, a norma dell'art. 1326 c.c., al luogo in cui il proponente ha avuto conoscenza dell'accettazione dell'altra parte.

Cass. civ. n. 2983/1994

Ai fini della determinazione del foro competente ai sensi dell'art. 20 c.p.c., il luogo dove è sorta l'obbligazione cambiaria è quello risultante dal titolo come luogo di emissione; pertanto, competente ad emettere il decreto ingiuntivo sulla base di un titolo cambiario è, a scelta del creditore, il giudice del luogo di emissione della cambiale stessa.

Cass. civ. n. 3353/1993

In tema di competenza per territorio, per stabilire, agli effetti dell'art. 20 c.p.c., quale sia «l'obbligazione dedotta in giudizio», il giudice deve limitarsi ad interpretare il contenuto obiettivo della deductio su cui verte la controversia, prescindendo da ogni indagine sull'esistenza della obbligazione medesima, che attiene alla decisione di merito e senza che sulla questione possa influire l'eccezione del convenuto che neghi l'esistenza dell'obbligazione.

Cass. civ. n. 12920/1992

I fori speciali alternativamente previsti per le cause relative ai diritti di obbligazione dall'art. 20 c.p.c. concorrono con qualunque altro foro eventualmente competente in base alle altre norme processuali, quale è quello generale indicato dagli artt. 18 e 19 c.p.c.

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