Art. 20 – Codice di procedura civile – Foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione

Per le cause relative a diritti di obbligazione è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta [1182, 1326 c.c.] o deve eseguirsi [1327 c.c.] l'obbligazione dedotta in giudizio [12, 413, 444 1182, 1306 c.c.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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