Cass. pen. n. 21066 del 12 marzo 2024

Testo massima n. 1


REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - ABUSO DI UFFICIO - Modifiche introdotte dal d.l. n. 76 del 2020 - Violazione dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 3 legge n. 241 del 1990 - "Abolitio criminis" - Sussistenza - Limiti - Fattispecie.


Non integra il reato di abuso di ufficio, come modificato dall'art. 23 d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, la violazione dell'obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo previsto dall'art. 3 legge 7 agosto 1990, n. 241, in mancanza di una ulteriore norma primaria a contenuto precettivo specifico, che detti i criteri di condotta dell'attività amministrativa sui quali il predetto obbligo motivazionale debba innestarsi. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza assolutoria dei membri della giunta regionale che avevano nominato i componenti del nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici con delibera priva di motivazione, in difetto di norme di legge impositive di una procedura comparativa dei candidati).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 13341 del 1999

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 323 CORTE COST.
Decreto Legge 16/07/2020 num. 76 art. 23 CORTE COST.
Legge 11/09/2020 num. 120 art. 1
Legge 07/08/1990 num. 241 art. 3 CORTE COST. PENDENTE
Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 7 com. 6 CORTE COST.
Legge 17/05/1999 num. 144 art. 1 CORTE COST.
DPR 21/12/2012 num. 262

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