Cass. civ. n. 21071 del 18 luglio 2023

Testo massima n. 1


SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETA' SEMPLICE - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - IN GENERE Società di persone - Estinzione - Crediti illiquidi e inesigibili - Trasferimento ai soci - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.


A seguito della cancellazione di una società di persone dal registro delle imprese, la successione dei soci non opera in relazione ai crediti illiquidi e inesigibili non compresi nel bilancio finale di liquidazione, i quali si presumono tacitamente rinunciati a beneficio della sollecita definizione del procedimento estintivo della società, salva la prova contraria da parte di colui che intenda far valere la corrispondente pretesa, senza che assuma rilievo, a tal fine, la dichiarata qualità di ex-socio o di liquidatore, non necessariamente implicante la successione dal lato passivo nel correlativo obbligo. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dagli ex soci di una società di persone, cancellata dal registro delle imprese nel corso del giudizio di appello, in mancanza della dimostrazione che il credito originariamente azionato dalla stessa - il quale, essendo ancora "sub judice", non poteva considerarsi liquido ed esigibile - non fosse stato implicitamente rinunciato).

Massime precedenti

Difformi: Cass. civ. n. 30075 del 2020

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2312
Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 110
Cod. Proc. Civ. art. 111

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