Cass. civ. n. 7750 del 20 luglio 1999
Testo massima n. 1
La determinazione della competenza per territorio nelle cause ereditarie va stabilita (artt. 22 c.p.c. e 456 c.c.) con riferimento al luogo in cui il de cuius aveva al momento della morte l'ultimo domicilio, intendendosi con tale locuzione il luogo ove la persona, alla cui volontà occorre avere principalmente riguardo, concentra la generalità dei suoi interessi sia materiali ed economici, sia morali, sociali e familiari.