Avvocato.it

Articolo 22 Codice di procedura civile — Foro per le cause ereditarie

Articolo 22 Codice di procedura civile — Foro per le cause ereditarie

È competente il giudice del luogo dell’aperta successione [ 456 c.c. ] per le cause :

  1. 1) relative a petizione [ 533 c.c. ] o divisione di eredità [ 12, 784 c.c.; 713 c.c. ] e per qualunque altra tra coeredi fino alla divisione;
  2. 2) relative alla rescissione della divisione [ 763 c.c. ] e alla garanzia delle quote [ 758 c.c. ], purché proposte entro un biennio dalla divisione;
  3. 3) relative a crediti verso il defunto [ 752 c.c. ] o a legati dovuti dall’erede [ 762 c.c. ], purché proposte prima della divisione e in ogni caso entro un biennio dall’apertura della successione;
  4. 4) contro l’esecutore testamentario, purché proposte entro i termini indicati nel numero precedente.

Se la successione si è aperta fuori della Repubblica, le cause suindicate sono di competenza del giudice del luogo in cui è posta la maggior parte dei beni situati nella Repubblica, o, in mancanza di questi, del luogo di residenza [ 43 c.c. ] del convenuto o di alcuno dei convenuti.

  1. 1) relative a petizione [ 533 c.c. ] o divisione di eredità [ 12, 784 c.c.; 713 c.c. ] e per qualunque altra tra coeredi fino alla divisione;
  2. 2) relative alla rescissione della divisione [ 763 c.c. ] e alla garanzia delle quote [ 758 c.c. ], purché proposte entro un biennio dalla divisione;
  3. 3) relative a crediti verso il defunto [ 752 c.c. ] o a legati dovuti dall’erede [ 762 c.c. ], purché proposte prima della divisione e in ogni caso entro un biennio dall’apertura della successione;
  4. 4) contro l’esecutore testamentario, purché proposte entro i termini indicati nel numero precedente.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

[adrotate group=”14″]

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
[adrotate group=”16″]

Massime correlate

Cass. civ. n. 10097/2014

L’art. 22, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nel prevedere la competenza del giudice dell’aperta successione per le controversie relative a crediti verso il defunto o legati dovuti dall’erede, si riferisce anche ad ogni azione personale per qualsiasi credito vantato nei confronti del defunto, indipendentemente dalla causa o dal titolo da cui è sorto, all’imprescindibile condizione che non sia ancora decorso un biennio dall’apertura della successione, senza che rilevi la circostanza che sia stato, o meno, instaurato un giudizio di divisione.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 14594/2012

Gli eredi del debitore defunto, qualora, ingiunti in via monitoria di pagare il debito ereditario, eccepiscano, con l’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, l’incompetenza per territorio del giudice adito, per essere competente il giudice del luogo dell’aperta successione, ai sensi dell’art. 22, primo comma, n. 3, c.p.c., devono provare le circostanze alle quali detta competenza è subordinata e, quindi, anche l’avvenuta proposizione della domanda del creditore prima della divisione dell’eredità, spettando a chi solleva l’eccezione di incompetenza per territorio, fuori dei casi previsti dall’art. 28 c.p.c., dimostrare i fatti che la giustificano.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 22306/2011

In tema di competenza territoriale, per cause “tra coeredi” ai sensi dell’art. 22, primo comma, n. 1, c.p.c. devono intendersi non soltanto le controversie che riguardano diritti caduti in successione, ma ogni causa avente un oggetto attinente alla qualità di erede, per la quale la legittimazione attiva o passiva delle parti discenda necessariamente da tale condizione. (Nella specie, la S.C. ha escluso l’applicabilità del “forum hereditatis” in relazione a controversia, avente ad oggetto la restituzione di spese sostenute per la manutenzione di un immobile, intrapresa da due fratelli che erano divenuti unici proprietari “pro indiviso” del bene, già caduto in successione, soltanto a seguito di transazione intercorsa con gli altri coeredi).

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 4862/2007

In tema di competenza territoriale per cause tra coeredi, le domande di divisione di eredità di diversa provenienza o di scioglimento di una comunione ordinaria nei confronti di soggetti anche parzialmente diversi non possono, per l’art. 22 c.p.c., essere proposte cumulativamente se appartengono alla competenza territoriale di giudici diversi; lo spostamento di competenza secondo il criterio del cumulo soggettivo non è possibile perché l’art. 33 c.p.c. riguarda il foro generale delle persone fisiche; inoltre l’art. 104 del codice di procedura civile, nel prevedere che domande formulate nei confronti della stessa parte (anche non altrimenti connesse) ed appartenenti alla competenza di giudici diversi possano essere proposte davanti al medesimo giudice a causa del vincolo di connessione soggettiva, consente la deroga, per espresso richiamo al secondo comma dell’art. 10 c.p.c., alla sola competenza per valore, con la conseguenza che, se una delle domande appartiene alla competenza territoriale di un giudice diverso (come nella specie, ex art. 22 c.p.c.), la deroga per soli motivi di connessione soggettiva non è consentita.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 2249/2000

In tema di competenza territoriale, ai fini dell’applicabilità della disciplina ex art. 22 c.p.c., che demanda alla competenza del giudice del luogo dell’apertura della successione ogni altra causa tra i coeredi, fino alla divisione, deve intendersi per causa tra coeredi quella che, non solo si riferisca ai beni caduti in successione, ma comprenda, altresì, un oggetto attinente alla qualità di erede. (Nella fattispecie, la S.C. ha escluso che l’azione di regresso, esercitata da uno dei coeredi nei confronti dell’altro per ottenere il rimborso di una quota delle somme corrisposte all’amministratore giudiziario per la gestione di uno dei beni ereditari da dividere, rientri nella disciplina della competenza dettata dall’art. 22 c.p.c., in quanto detta azione non presuppone la qualità di erede, trattandosi di una comune azione sorta da un rapporto obbligatorio, che può instaurarsi non solo tra coeredi, ma anche tra soggetti privi di tale qualifica).

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 7750/1999

La determinazione della competenza per territorio nelle cause ereditarie va stabilita (artt. 22 c.p.c. e 456 c.c.) con riferimento al luogo in cui il de cuius aveva al momento della morte l’ultimo domicilio, intendendosi con tale locuzione il luogo ove la persona, alla cui volontà occorre avere principalmente riguardo, concentra la generalità dei suoi interessi sia materiali ed economici, sia morali, sociali e familiari.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 8554/1998

A norma dell’art. 22, primo comma c.p.c. appartengono al giudice del luogo dell’aperta successione tutte le cause fra coeredi, ivi comprese non solo quelle aventi ad oggetto diritti caduti in successione, ma anche le altre attinenti alla qualità di erede, tali cioè che la legittimazione attiva o passiva dei contendenti discenda necessariamente, e non occasionalmente, dalla sussistenza di tale qualità. (Nella specie, in applicazione di questo principio, la S.C. ha ritenuto sussistente la competenza del suddetto giudice rispetto alla controversia tra gli eredi di un soggetto estromesso dalla eredità di un terzo e gli eredi di quest’ultimo).

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 1260/1997

La competenza del giudice del luogo dell’aperta successione, a norma dell’art. 22 c.p.c., per qualunque causa fra coeredi fino alla divisione, permane oltre il momento all’esaurimento delle operazioni divisionali previste dall’art. 713 c.c. sin quando sia cessata ogni controversia relativa all’universalità dei rapporti giuridici facenti capo al de cujus, e pertanto non è esclusa dalla circostanza che il testatore con l’attribuzione di beni singoli ex art. 734 primo comma c.c. prevenga il formarsi della comunione ereditaria. Ne consegue che competente a conoscere della domanda di rimborso della metà dell’imposta di successione, proposta da un coerede nei confronti di altro coerede, è il giudice del luogo in cui la successione si è aperta, radicandosi la competenza di detto giudice in relazione ad ogni causa nella quale la legittimazione attiva e passiva discenda necessariamente e non occasionalmente dalla qualità di erede e che abbia un oggetto attinente a tale qualità.

[adrotate group=”16″]

[adrotate group=”15″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze