Art. 22 – Codice di procedura civile – Foro per le cause ereditarie

È competente il giudice del luogo dell'aperta successione [456 c.c.] per le cause:

1) relative a petizione [533 c.c.] o divisione di eredità [12, 784 c.c.; 713 c.c.] e per qualunque altra tra coeredi fino alla divisione;
2) relative alla rescissione della divisione [763 c.c.] e alla garanzia delle quote [758 c.c.], purché proposte entro un biennio dalla divisione;
3) relative a crediti verso il defunto [752 c.c.] o a legati dovuti dall'erede [762 c.c.], purché proposte prima della divisione e in ogni caso entro un biennio dall'apertura della successione;
4) contro l'esecutore testamentario, purché proposte entro i termini indicati nel numero precedente.

Se la successione si è aperta fuori della Repubblica, le cause suindicate sono di competenza del giudice del luogo in cui è posta la maggior parte dei beni situati nella Repubblica, o, in mancanza di questi, del luogo di residenza [43 c.c.] del convenuto o di alcuno dei convenuti.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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