Cass. civ. n. 21092 del 29 luglio 2024
Testo massima n. 1
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Sanzioni tributarie irrogate alla sola persona giuridica ex art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. dalla l. n. 326 del 2003 - Deroga al principio della responsabilità concorsuale dell'estraneo ex art. 9 del d.lgs. n. 472 del 1997 - Esclusione - Fondamento.
La riferibilità delle sanzioni tributarie alla sola persona giuridica, ex art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. dalla l. n. 326 del 2003, non comporta alcuna deroga al principio della responsabilità concorsuale dell'estraneo (segnatamente, quale professionista), ex art. 9 del d.lgs. n. 472 del 1997, per l'illecito imputabile alla medesima persona giuridica in conseguenza della condotta materialmente realizzata dall'intraneo, dovendo rispondere l'estraneo, in ragione del concorso, per una condotta sua propria, ancorché atipica, causalmente orientata alla violazione.
Massime precedenti
Normativa correlata
Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 7 com. 1 CORTE COST.
Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE