Cass. civ. n. 1985 del 20 maggio 1975

Testo massima n. 1


La causa promossa da un terzo estraneo nei confronti di una società, per ottenere dai soci il rimborso di spese eseguite nel corso delle operazioni di liquidazione della società stessa, a lui affidate, verte su un rapporto diverso da quello sociale e non è, pertanto, soggetta al foro previsto dall'art. 23 c.p.c. per le cause fra soci (giudice del luogo dove ha sede la società), a nulla rilevando che l'attore abbia assunto la qualità di socio in un momento successivo.

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