Cass. pen. n. 2112 del 22 dicembre 2023
Testo massima n. 1
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI - Presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari - Prova contraria - Reato ex art. 416-bis cod. pen. relativo a mafie storiche - Valutazione del “tempo silente” - Necessità - Ragioni.
In tema di misure cautelari, ai fini del superamento della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., anche in relazione al reato di partecipazione ad associazioni mafiose "storiche" deve essere espressamente considerato dal giudice, alla luce di una esegesi costituzionalmente orientata della citata presunzione, il tempo trascorso dai fatti contestati, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lo stesso rientrare tra "gli elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST. PENDENTE
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 3 CORTE COST.