Cass. civ. n. 21140 del 19 luglio 2023

Testo massima n. 1


TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) Fiscalità internazionale - Benefici o esenzioni - Interpretazione del giudice di merito - Coerenza con i principi unionali di parità delle parti ed effettività della concorrenza - Necessità - Indagine di fatto volta all'individuazione del beneficiario effettivo - Elementi sintomatici.


In tema di benefici o esenzioni nella fiscalità internazionale, il giudice di merito è tenuto ad adottare un'interpretazione coerente con i principi eurounitari di parità delle parti ed effettività della concorrenza, compiendo un'indagine in fatto fino ad individuare il concreto effettivo beneficiario, sia facendo leva su elementi sintomatici di una costruzione artificiosa o di una mera interposizione (in cui figura un soggetto comunitario atto al mero trasferimento a destinatario estero), se fissati dalla norma o presenti nelle prassi, sia considerando chi riceve il reale vantaggio economico dal beneficio, dallo sgravio o dall'esenzione concessa.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 26290 del 2022

Normativa correlata

Legge 14/08/1982 num. 747 all. 1 art. 10
DPR 29/09/1973 num. 600 art. 27 com. 3
DPR 29/09/1973 num. 600 art. 27 com. 3
DPR 29/09/1973 num. 600 art. 27 bis com. 5

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE