Cass. civ. n. 21154 del 29 luglio 2024
Testo massima n. 1
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) Addebito da parte del fornitore di energia al consumatore finale dell'addizionale provinciale di cui all'art. 6, comma 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. con modif. dalla l. n. 20 del 1989 - Contrasto con l'art. 48 della direttiva n. 2008/118/CE - Azione di indebito oggettivo nei confronti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Presupposto - Impossibilità, per il consumatore finale, di esperire l'azione di indebito oggettivo nei confronti del fornitore - Necessità.
In caso di addebito, da parte del fornitore di energia al consumatore finale, dell'addizionale provinciale di cui all'art. 6, comma 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. con modif. dalla l. n. 20 del 1989, applicabile ratione temporis, imposta che si pone in contrasto con l'art. 48 della direttiva n. 2008/118/CE, l'impossibilità per il consumatore finale di far valere l'azione di indebito oggettivo nei confronti del fornitore costituisce presupposto per formulare la stessa domanda nei confronti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Massime precedenti
Normativa correlata
Decreto Legge 28/11/1988 num. 511 art. 6 com. 2
Legge 27/01/1989 num. 20
Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 14 PENDENTE