Cass. civ. n. 3262 del 10 luglio 1989
Testo massima n. 1
Nella disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, l'obbligazione dell'impresa designata per la liquidazione delle somme dovute dal fondo di garanzia, che va assimilata a quella dell'assicuratore nei cui confronti agisca direttamente il danneggiato, sorge ope legis nel momento della richiesta ex artt. 18 e 22 L. n. 990 del 1969 ed integra un debito di valuta, il quale è soggetto ad uno specifico «massimale» di legge (superabile solo per interessi e maggior danno che siano dovuti per mora debendi ai sensi dell'art. 1224 cod. civ.). La condanna a carico di detta impresa designata, pertanto, non può essere pronunciata, in via solidale con il danneggiante (la cui obbligazione è debito di valore), per l'intero ammontare del danno, dovendo essere contenuta negli indicati limiti.