Cass. civ. n. 2963 del 28 febbraio 2002
Testo massima n. 1
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale, qualora, a seguito di un incidente provocato da un autoveicolo non coperto da valida assicurazione, il danneggiato abbia domandato il risarcimento dei danni nei confronti della sola impresa designata per la liquidazione dei danni a carico del fondo di garanzia, senza una espressa domanda nei confronti del danneggiante, non può essere pronunziata condanna a carico di quest'ultimo, a nulla rilevando che il responsabile del danno abbia la posizione processuale di litisconsorte necessario nella relativa controversia.
Testo massima n. 2
Nel sistema della legge sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile da circolazione di veicoli, non si costituisce un rapporto di solidarietà passiva tra il Fondo di garanzia per le vittime della strada ed il soggetto responsabile del danno, perché l'obbligazione del Fondo, avente natura risarcitoria e non indennitaria, è sostitutiva di quella del responsabile. Ne consegue che la prescrizione dell'azione nei confronti del danneggiante non è interrotta da un valido atto interruttivo compiuto dal danneggiato nei confronti del Fondo.