Cass. pen. n. 3237 del 5 luglio 1995

Testo massima n. 1


Il procedimento relativo all'udienza camerale innanzi al tribunale di sorveglianza è regolato da quanto previsto dall'art. 666 c.p.p. come espressamente indicato dal primo comma dell'art. 678 c.p.p., in base al quale, nella ipotesi che l'interessato non abbia nominato alcun difensore di fiducia, il giudice competente gliene nomina uno d'ufficio, salva la possibilità di intervento di quello di fiducia all'udienza camerale ovvero di richiesta, in tale sede, da parte dell'interessato di essere assistito da difensore fiduciario in tale occasione nominato, non assumendo rilevanza, ai fini della ritualità del procedimento, l'esistenza di nomina di difensore per altri procedimenti, puranche sempre inerenti alla materia dell'esecuzione della pena demandata al sopra indicato tribunale.

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