Cass. civ. n. 11011 del 6 novembre 1993

Testo massima n. 1


In tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, soggetti all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, a seguito della sentenza della Corte costituzionale 18 dicembre 1987, n. 560, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 21 primo comma, L. 24 dicembre 1969 n. 990 deve ritenersi che non siano più operanti in ordine ai risarcimenti posti a carico del fondo di garanzia per le vittime della strada, i limiti massimi di risarcibilità indicati nella predetta norma in lire quindici milioni per ogni persona e lire venticinque milioni per sinistro, e che il massimale del fondo di garanzia per le vittime della strada debba essere determinato nei minimi di garanzia previsti per l'assicurazione obbligatoria.

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