Cass. civ. n. 6539 del 27 giugno 1990

Testo massima n. 1


In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione di veicoli, nel caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice, ai fini della liquidazione del danno da parte del fondo di garanzia vittime della strada, devono essere applicati i massimali previsti dalla tabella vigente al momento in cui il danno si è verificato e non da quella vigente alla data del decreto ministeriale di liquidazione coatta amministrativa.

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