Cass. civ. n. 12024 del 4 dicembre 1993

Testo massima n. 1


È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 19, 20 e 21 della L. 24 dicembre 1969 n. 990 con riferimento agli artt. 24, 32 e 3 Cost. in quanto i limiti stabiliti dal legislatore all'interessato del Fondo di garanzia non si riverberano sul diritto del danneggiato di agire in giudizio per conseguire il risarcimento dei danni, essendo egli libero di agire, oltre che verso il Fondo, nei confronti del responsabile civile pure per il risarcimento del danno biologico, che non subisce limite da parte delle norme sopra indicate, posto che il tetto massimo dell'intervento del Fondo si riferisce all'intero ammontare del danno liquidato e non già a quella parte di esso riferentesi al danno biologico, non derivanto dalla detta normativa situazioni di privilegio a favore di una determinata categoria di soggetti, o di pregiudizio a danno di altri.

Testo massima n. 2


In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore o dei natanti, qualora l'assicuratore venga sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, il danno risarcibile dal Fondo di garanzia, e per esso dall'impresa all'uopo designata, resta soggetto al limite specificamente fissato dall'art. 21, ultimo comma, della L. 24 dicembre 1969, n. 990, anche se inferiore al massimale di polizza e tale limite non può essere superato per effetto di provvisionali che il danneggiato abbia in precedenza ricevuto dall'assicuratore in bonis le quali, pertanto, vanno computate in detrazione dell'obbligazione del Fondo.

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