Cass. civ. n. 7298 del 24 luglio 1998

Testo massima n. 1


L'art. 21 L. 24 dicembre 1969 n. 990, nel limitare la risarcibilità del danno causato dalla circolazione dei veicoli a motore — per l'ipotesi di liquidazione coatta amministrativa dell'assicuratore del responsabile — al massimale minimo previsto dalla tabella A allegata alla medesima legge, fa riferimento alle ipotesi ordinarie, e non a quelle in cui l'assicuratore si sia reso colpevolmente inadempiente all'obbligo di indennizzare tempestivamente il sinistro. Pertanto, nel caso in cui il danno superi il massimale di polizza, è legittimo l'operato del giudice di merito il quale, per computare la rivalutazione e gli interessi dovuti, anche oltre il massimale, dall'impresa designata ex art. 19 lett. c) L. 24 dicembre 1969 n. 990, fa riferimento al massimale di polizza e non a quello minimo di legge.

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