Cass. civ. n. 12645 del 26 novembre 1991

Testo massima n. 1


In tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli a motore, nel caso di liquidazione coatta dell'impresa di assicurazione, con trasferimento del portafogli, e con riguardo all'art. 8 del D.L. 26 settembre 1978 n. 576 (conv. in L. 24 novembre 1978 n. 738), che prevede la necessità della previa richiesta di risarcimento alla impresa cessionaria escludendo la proponibilità della domanda giudiziaria prima che siano trascorsi sei mesi dalla comunicazione della richiesta medesima, è manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale, in relazione all'art. 3 della Costituzione, perché il privilegio che la legge accorda con la predetta norma all'impresa cessionaria del portafoglio della società assicuratrice posta in liquidazione coatta amministrativa è giustificato dalla esigenza di assicurare alla predetta società la possibilità di eseguire gli accertamenti necessari per promuovere l'amichevole composizione della controversia, realizzando, così, anche l'interesse pubblico di favorire, prima del processo, tale composizione.

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