Cass. civ. n. 21224 del 30 luglio 2024
Testo massima n. 1
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE Art. 2103 c.c. - Diritto alla qualifica superiore - Condizioni - Pienezza dell'assegnazione alle mansioni superiori - Raffronto con gli inquadramenti previsti dal contratto collettivo - Necessità - Inquadramento come profilo ad esaurimento - Irrilevanza - Fattispecie.
Agli effetti della tutela apprestata dall'art. 2103 c.c. è necessario che l'assegnazione a mansioni superiori sia stata piena, effettiva e continuativa e che l'inquadramento del lavoratore venga ad essere operato sulla base delle mansioni previste dal contratto collettivo raffrontandole con quelle in concreto espletate dal dipendente interessato, non rilevando invece che la qualifica superiore corrispondente alle mansioni attribuite sia classificata dal c.c.n.l. come "ad esaurimento". (Nella specie la S.C. ha affermato che il diritto all'acquisizione ex art. 2103 c.c. della superiore qualifica di educatore professionale, di cui al c.c.n.l. AIOP-ARIS 1988-1990, non poteva essere negata a lavoratore assegnato a tali mansioni in ragione del mancato possesso del titolo previsto dal d.m. n. 520 del 1998, poiché tale contratto prevede anche il profilo dell'educatore professionale senza titolo, qualificandolo come figura "ad esaurimento", per la quale non è richiesto detto titolo abilitante).
Massime precedenti
Normativa correlata
Contr. Coll. 25/10/1990 art. 31
Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.