Cass. civ. n. 2123 del 29 gennaio 2025

Testo massima n. 1


TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE Accertamento redditi - Società di fatto - Effettiva esistenza degli elementi costitutivi del vincolo societario - Onere della prova a carico della Amministrazione - Presunzione - Apparenza del vincolo sociale nei confronti dei terzi - Indice rivelatore - Insufficienza - Fondamento.


L'accertamento, ai fini fiscali, dell'esistenza di una società di fatto presuppone l'effettiva esistenza di tutti gli elementi costitutivi del vincolo societario - quali l'intenzionale esercizio in comune fra i soci di un'attività commerciale, anche occasionale, a scopo di lucro, ed il conferimento a tal fine dei necessari beni e servizi - che l'Amministrazione è tenuta a provare, anche in via presuntiva, poiché la sola apparenza del vincolo sociale nei confronti dei terzi non costituisce un autonomo titolo della responsabilità fiscale dei soci (nascendo l'obbligazione tributaria ex lege solo al concreto verificarsi del presupposto dell'imposizione), ma è uno dei possibili indici rivelatori della reale esistenza di tale società.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 27088 del 2008

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2247
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

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