Cass. civ. n. 4116 del 17 aprile 1991
Testo massima n. 1
In tema di assicurazione della responsabilità civile per la circolazione stradale, nel caso di trasferimento all'impresa cosiddetta cessionaria del portafoglio dell'impresa assicuratrice a seguito della sua liquidazione coatta amministrativa, qualora il relativo provvedimento intervenga nel corso del giudizio già instaurato dall'assicurato, questi ha la facoltà di proseguire tale giudizio nei confronti della liquidazione coatta amministrativa, in persona del commissario liquidatore, osservate le formalità di cui all'art. 25, secondo comma, L. 24 dicembre 1969, n. 990, ai fini dell'opponibilità della decisione all'impresa cosiddetta cessionaria senza che nei confronti di questa debba essere disposta l'integrazione del contraddittorio.